Animali domestici in condominio: le regole

​Spesso, nei condomini, può essere difficile la convivenza tra animali e persone: ambienti sporchi e rumori fastidiosi possono essere alcune delle conseguenze spiacevoli quando si possiedono animali domestici in condominio.

La legge 220/12 ha introdotto in materia apposite disposizioni, tra cui l'ultimo comma dell'art. 1138 C.C. secondo cui un condominio non può vietare la presenza ed il possesso di animali domestici. 

Animali domestici in condominio: quali si intendono

Cani e gatti, ad esempio, sono animali domestici considerati come parte del nucleo familiare ed in quanto tali possono utilizzare gli spazi comuni del condominio come androni, scale ed ascensori.

Tra gli animali domestici rientrano sicuramente i cani ed i gatti, ma sussistono dubbi sugli altri animali quali: 

  • conigli
  • furetti
  • cincillà
  • serpenti
  • ragni
  • iguana etc.

Il divieto relativo al possesso di animali domestici in condominio può sussistere nel solo caso in cui lo preveda un contratto di locazione stipulato tra privati ed avente ad oggetto la conduzione di un appartamento facente parte del condominio.

Qualsiasi disposizione assunta dal condominio in merito al divieto di presenza e/o possesso di animali domestici può essere annullata dinnanzi ad un giudice.

​Regole per chi ha animali domestici in condominio

I padroni o possessori di animali domestici devono tuttavia osservare le regole necessarie alla comune convivenza tra cui:

  • rispettare gli spazi comuni (es. evitare che l'animale domestico sporchi, evitare i cattivi odori, obbligo di guinzaglio e museruola per i cani);
  • rispettare i diritti altrui (es. evitare che il proprio animale domestico cagioni danni a cose e/o persone nel condominio, evitare il compimento di rumori che possano essere considerati molesti in quanto eccedenti la normale tollerabilità da accertarsi tecnicamente).

In caso di mancata osservanza delle regole suindicate possono esservi per il trasgressore anche conseguenze di natura penale:

  • art. 659 C.P. "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" a mente del quale è perfino previsto l'arresto fino a tre mesi oltre che un'ammenda;
  • art. 674 C.P.  "getto pericoloso di cose" il quale stabilisce sino ad un mese di arresto per il trasgressore oltre che ad un'ammenda.

Se hai domande o necessiti di chiarimenti sulla questione degli animali domestici in condominio contattaci al numero 339 1274941 o scrivi a info@studioassociatoadvocati.it

​Avv. Jgor Giacchino

Studio Associato aDvocati

 

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