I soggetti che subiscono il "bullismo" sono considerati a tutti gli effetti vittime di un reato penale cui consegue un diritto al risarcimento del danno patito. Con "atti di bullismo" si intendono ad esempio: Va sottolineato come questi atti di bullismo comportino una responsabilità penale e come questa sia personale, ovvero ricada unicamente su chi compie l'azione illecita. Questi ne risponde se ha compiuto almeno 14 anni di età. La responsabilità penale, infatti, non può mai ricadere su altri soggetti come i genitori o gli insegnanti e neppure su un minore di 14 anni. Sotto il profilo civilistico, invece, anche per quanto riguarda gli atti di bullismo, vale il principio secondo il quale "chi causa un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo" in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile. In particolare, ai sensi dell'art. 2048 C.C., il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette a tutela, che abitano con essi. La stessa responsabilità è estesa ai precettori o a coloro che insegnano un mestiere o un'arte, per l'atto di bullismo commesso dagli allievi ed apprendisti per il tempo in cui questi ultimi risultano essere sotto la loro vigilanza. I soggetti individuati come responsabili potranno liberarsi dall'obbligo di risarcire il danno causato dall'atto di bullismo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso dei genitori, la prova liberatoria si traduce nella dimostrazione di aver impartito l'educazione e l'istruzione consone alle condizioni sociali e famigliari e di aver vigilato sulla condotta dei figli minori. La responsabilità dei genitori o degli insegnanti si aggiunge dunque a quella del minore capace di intendere e volere. Come statuito dalla giurisprudenza la responsabilità prevista dall'art. 2048 C.C. nasce come responsabilità del minore verso i terzi e si estende ai genitori, tutori, precettori e maestri d'arte in funzione di garanzia. Essi hanno l'obbligo di fornire una ferrea educazione ai propri figli, dandogli il buon esempio rendendoli capaci a dominare i propri istinti, a fronteggiare le altrui offese e soprattutto a rispettare gli altri. I genitori nei confronti dei figli devono porsi in funzione educativa ed in posizione di garanzia. L'eventuale inadeguatezza dell'educazione impartita dai genitori è implicita nello stesso atto di bullismo commesso dal minore, salvo prova contraria. Vi sono precedenti giudiziari secondo cui il padre e la madre avrebbero un vero e proprio obbligo di controllare il cellulare anche attraverso il "parental control" del proprio figlio per prevenire condotte illecite come ad esempio la diffusione di video proibiti, scabrosi, violenti o diffamatori. Devono vigilare nelle classi, nei corridoi, e nei servi igienici, controllando che non ci siano episodi di isolamento, minacce e/o violenze private in corso. L'insegnante deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare le condotte lesive. Non può più, anche alla luce della L.71/2017 (Legge di contrasto al bullismo e cyberbullismo), limitarsi a dimostrare di aver vigilato sugli allievi, ma deve provare di aver posto in essere strumenti educativi e preventivi come corsi e laboratori pratici contro il bullismo. Alcuni Tribunali hanno stabilito che è legittima la sanzione disciplinare irrogata ad un insegnante che isola la vittima di bullismo anziché sostenerla. Il Ministero dell'Istruzione e la Scuola devono risarcire il danno alla vittima di bullismo se l'atto violento viene perpetrato all'interno dell'orario scolastico, compreso l'intervallo. Infatti, la responsabilità della scuola che non vigila ad esempio sui "giochi pericolosi" degli studenti, sussiste anche durante la ricreazione, specie quando si tratta di alunni ancora piccoli come quelli della scuola media. In linea generale la funzione della responsabilità civile è quella di riparare integralmente il danno ingiusto subito. Curiosamente il "Bullismo" è parzialmente accumunabile al "Mobbing". Infatti, in entrambe le fattispecie vi sarebbe, come elemento oggettivo comune, una condotta vessatoria ripetuta nel tempo attraverso varie forme di prevaricazione, ai danni di un soggetto più debole. Per quanto concerne l'elemento soggettivo si evidenzi come: Avv. Jgor Giacchino Studio Associato aDvocatiGli atti di bullismo nelle scuole: quali sono
Bullismo nelle scuole: le responsabilità
Penale
Civile
Come contrastare il bullismo nelle scuole
I genitori
Gli insegnanti
Risarcimento a favore della vittima di bullismo nelle scuole
L'Organizzazione Scolastica
I danni risarcibili
Bullismo e Mobbing
Se hai domande o bisogno di chiarimenti scrivi a info@studioassociatoadvocati.it o su whatsapp al numero 339 1274941.