Come evitare il pignoramento del conto corrente

Esistono delle modalità di tipo legale e/o degli escamotages per evitare il pignoramento del conto corrente anche se con dei limiti e delle eccezioni.

Come proteggere il proprio conto corrente da eventuali azioni esecutive

Il nostro ordinamento giuridico non tutela alcuna forma di comportamento fraudolento.

Infatti, tra un debitore che fugge, cercando di evitare di onorare i propri debiti, ed un creditore che cerca di far valere il proprio diritto di credito, viene dalla legge tutelato quest'ultimo.

Tuttavia, esistono dei modi per rendere più difficoltosa o poco conveniente la procedura di recupero dei crediti.

Per quale importo può essere pignorato il conto corrente?

In linea di principio ogni conto corrente può essere pignorato per il valore del credito fatto valere aumentato della metà.​ Ne consegue che, se una persona ha un debito pari ad € 10.000,00, può vedersi pignorare il proprio conto corrente sino ad un importo pari ad € 15.000,00 (la metà in più è necessaria a coprire le spese di procedura esecutiva che deve affrontare il creditore).

Quindi, nel caso sopra evidenziato, verrà effettuato per ordine del Giudice dell'Esecuzione un "blocco" pari all'importo di € 15.000,00. Il Giudice poi, in apposita udienza, assegnerà le somme pignorate che potranno essere inferiori a detto importo, se risulta che il credito, al netto delle spese, è inferiore. Se ad esempio il creditore ha affrontato spese per € 2.000,00 il giudice assegnerà la somma di € 12.000,00 e non l'importo che era stato congelato di € 15.000,00.

Come si può sapere se un debitore è titolare di conto corrente?

In passato, individuare la banca presso cui il debitore era titolare di conto corrente rappresentava la vera difficoltà per poter avviare un c.d. pignoramento presso terzi. Oggi non è più un problema. Infatti, una volta avviata l'azione esecutiva, il creditore potrà essere autorizzato dal Tribunale a consultare la c.d. Anagrafe Tributaria, o meglio una sezione di essa denominata Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ove sono indicati i conti correnti di tutti i cittadini italiani. 

Può essere pignorato un conto corrente "scoperto"? ​

Se il conto corrente risulta "scoperto" non può essere pignorato. Se il creditore riceve però accrediti su di esso questi vengono trattenuti dalla banca per poi essere assegnati al creditore per ordine del Giudice.​

Può essere pignorato il conto corrente ove viene versato lo stipendio o la pensione?

Il nostro ordinamento prevede una particolare forma di tutela per i conti correnti in cui vengono accreditati stipendi e/o pensioni. Può essere soggetta a pignoramento, infatti, solo la quota eccedente il triplo dell'assegno sociale (assegno sociale per il 2023 è pari ad € 503,27 pertanto il triplo è pari ad € 1.509,81); la somma inferiore a tale importo rimane "intoccabile".

Esempio: Se alla data della notifica del pignoramento, sul conto corrente ci fossero € 1.000,00, non potrà aver luogo il pignoramento. Se, invece, vi fossero € 2.000,00 potrà essere congelata dalla banca solo l'eccedenza del triplo della pensione sociale (€ 2.000,00 - € 1.509,81= € 490,19). Per quanto concerne, invece, le somme accreditate a titolo di stipendio e/o pensione successivamente alla notifica del pignoramento, le stesse potranno essere pignorate soltanto per il quinto, il tutto sino all'estinzione integrale del debito.

E' buona regola tenere distinto il conto corrente contenente stipendi e/o pensioni evitando di farvi gravitare altri fondi e/o crediti proprio in ragione della particolare tutela di cui si è detto. Diversamente, il creditore si vedrebbe pignorare l'intera giacenza secondo le regole generali (es. si percepisce sul medesimo conto corrente lo stipendio e/o la pensione, nonché il  canone di locazione di un immobile di proprietà concesso in locazione). 

Quali sono le tempistiche del pignoramento? 

Visti gli articoli del Codice di Procedura Civile è certamente ipotizzabile che il pignoramento non possa intervenire prima di dieci giorni e non oltre novanta giorni dalla notifica dell'atto di precetto.​ In tal modo si ha il tempo di prelevare il danaro dal conto avendo cura di evitare ulteriori accrediti sullo stesso e ciò almeno sino alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Quali conti correnti non sono pignorabili o il cui pignoramento è difficile o sconveniente?

  • I conti correnti esteri o PayPal (pignoramento non impossibile ma difficoltoso in quanto si tratta di conti non censiti all'Anagrafe Tributaria);
  • i conti correnti scoperti o c.d. "in rosso" (purché non vi siano accrediti sugli stessi come detto sopra);
  • i conti correnti affidati (con apertura di una linea di credito, ovvero il c.d. fido o castelletto);
  • i conti correnti su cui vengano accreditate pensioni di invalidità;
  • i conti correnti sui quali venga accreditata una rendita proveniente da un'assicurazione sulla vita.

Espedienti per rendere difficoltoso e/o evitare il pignoramento di un conto corrente

  • Prelevare i soldi dal conto corrente lasciandolo "in rosso";
  • trasferire il danaro contante in una cassetta di sicurezza (anche se rintracciabili attraverso l'anagrafe Tributaria);
  • trasferire eventuali fondi mediante bonifico intestato a terzi (espediente tuttavia soggetto ad azione revocatoria nei cinque anni dal trasferimento, specie se il bonifico viene effettuato a fronte di una donazione e non di una compravendita per la quale è necessario il trasferimento di danaro); 
  • chiedere alla banca l'emissione di un assegno circolare intestato ad un prossimo congiunto o ad un soggetto terzo (ci si ricordi però di reclamare il danaro entro il termine di tre anni eventualmente facendosi rilasciare un nuovo assegno circolare);
  • investire il danaro in polizze vita che abbiano tuttavia finalità assistenziali e non speculative e che non siano legate all'andamento dei mercati finanziari;
  • fingere l'esistenza di un debito (avviare un'azione esecutiva premunendosi di un "finto" titolo come per esempio un assegno o una scrittura privata con riconoscimento di debito con un soggetto terzo attraverso un accordo c.d. "sottobanco"; tuttavia, detto espediente potrebbe essere soggetto ad un'azione di simulazione da parte del creditore, la quale non soggiace ad alcun termine di prescrizione se finalizzata a far valere la nullità dell'accordo di simulazione);
  • disporre di un conto corrente cointestato (parzialmente pignorabile per la quota del 50% se i cointestatari sono due soggetti).

Se hai bisogno di chiarimenti o assistenza puoi scriverci una mail all'indirizzo info@studioassociatoadvocati.it o su whatsapp al numero 339 1274941.

Avv. Jgor Giacchino

Studio Associato aDvocati

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