Esistono delle modalità di tipo legale e/o degli escamotages per evitare il pignoramento del conto corrente anche se con dei limiti e delle eccezioni. Il nostro ordinamento giuridico non tutela alcuna forma di comportamento fraudolento. Infatti, tra un debitore che fugge, cercando di evitare di onorare i propri debiti, ed un creditore che cerca di far valere il proprio diritto di credito, viene dalla legge tutelato quest'ultimo. Tuttavia, esistono dei modi per rendere più difficoltosa o poco conveniente la procedura di recupero dei crediti. In linea di principio ogni conto corrente può essere pignorato per il valore del credito fatto valere aumentato della metà. Ne consegue che, se una persona ha un debito pari ad € 10.000,00, può vedersi pignorare il proprio conto corrente sino ad un importo pari ad € 15.000,00 (la metà in più è necessaria a coprire le spese di procedura esecutiva che deve affrontare il creditore). Quindi, nel caso sopra evidenziato, verrà effettuato per ordine del Giudice dell'Esecuzione un "blocco" pari all'importo di € 15.000,00. Il Giudice poi, in apposita udienza, assegnerà le somme pignorate che potranno essere inferiori a detto importo, se risulta che il credito, al netto delle spese, è inferiore. Se ad esempio il creditore ha affrontato spese per € 2.000,00 il giudice assegnerà la somma di € 12.000,00 e non l'importo che era stato congelato di € 15.000,00. In passato, individuare la banca presso cui il debitore era titolare di conto corrente rappresentava la vera difficoltà per poter avviare un c.d. pignoramento presso terzi. Oggi non è più un problema. Infatti, una volta avviata l'azione esecutiva, il creditore potrà essere autorizzato dal Tribunale a consultare la c.d. Anagrafe Tributaria, o meglio una sezione di essa denominata Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ove sono indicati i conti correnti di tutti i cittadini italiani. Se il conto corrente risulta "scoperto" non può essere pignorato. Se il creditore riceve però accrediti su di esso questi vengono trattenuti dalla banca per poi essere assegnati al creditore per ordine del Giudice. Il nostro ordinamento prevede una particolare forma di tutela per i conti correnti in cui vengono accreditati stipendi e/o pensioni. Può essere soggetta a pignoramento, infatti, solo la quota eccedente il triplo dell'assegno sociale (assegno sociale per il 2023 è pari ad € 503,27 pertanto il triplo è pari ad € 1.509,81); la somma inferiore a tale importo rimane "intoccabile". Esempio: Se alla data della notifica del pignoramento, sul conto corrente ci fossero € 1.000,00, non potrà aver luogo il pignoramento. Se, invece, vi fossero € 2.000,00 potrà essere congelata dalla banca solo l'eccedenza del triplo della pensione sociale (€ 2.000,00 - € 1.509,81= € 490,19). Per quanto concerne, invece, le somme accreditate a titolo di stipendio e/o pensione successivamente alla notifica del pignoramento, le stesse potranno essere pignorate soltanto per il quinto, il tutto sino all'estinzione integrale del debito. E' buona regola tenere distinto il conto corrente contenente stipendi e/o pensioni evitando di farvi gravitare altri fondi e/o crediti proprio in ragione della particolare tutela di cui si è detto. Diversamente, il creditore si vedrebbe pignorare l'intera giacenza secondo le regole generali (es. si percepisce sul medesimo conto corrente lo stipendio e/o la pensione, nonché il canone di locazione di un immobile di proprietà concesso in locazione). Visti gli articoli del Codice di Procedura Civile è certamente ipotizzabile che il pignoramento non possa intervenire prima di dieci giorni e non oltre novanta giorni dalla notifica dell'atto di precetto. In tal modo si ha il tempo di prelevare il danaro dal conto avendo cura di evitare ulteriori accrediti sullo stesso e ciò almeno sino alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento. Se hai bisogno di chiarimenti o assistenza puoi scriverci una mail all'indirizzo info@studioassociatoadvocati.it o su whatsapp al numero 339 1274941. Avv. Jgor Giacchino Studio Associato aDvocatiCome proteggere il proprio conto corrente da eventuali azioni esecutive
Per quale importo può essere pignorato il conto corrente?
Come si può sapere se un debitore è titolare di conto corrente?
Può essere pignorato un conto corrente "scoperto"?
Può essere pignorato il conto corrente ove viene versato lo stipendio o la pensione?
Quali sono le tempistiche del pignoramento?
Quali conti correnti non sono pignorabili o il cui pignoramento è difficile o sconveniente?
Espedienti per rendere difficoltoso e/o evitare il pignoramento di un conto corrente