I genitori separati o divorziati hanno l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne?

Diritto di Famiglia

Diritto all'assegno di mantenimento per il figlio divenuto maggiorenne.

Dopo la separazione tra i coniugi o successivamente al divorzio, i genitori continuano ad essere obbligati a versare l’assegno di mantenimento ai figli anche se questi hanno compiuti i 18 anni di età.

Nel nostro ordinamento, infatti, non è previsto un termine dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione o divorzio al figlio diventato maggiorenne, fino a quando egli non diventi economicamente autosufficiente, circostanza che difficilmente si raggiunge al compimento del diciottesimo anno di età.

Ne consegue che qualora il genitore obbligato rifiuti di corrispondere la somma prevista dal Giudice, l’altro genitore, o il figlio autonomamente, potranno agire in giudizio al fine di ottenere l’erogazione del mantenimento.

Secondo la giurisprudenza non è sufficiente che il figlio abbia semplicemente trovato un impiego ma è necessario che la retribuzione percepita sia idonea a garantire una vita dignitosa nonché una piena autonomia.

Recentemente, la Cassazione con ordinanza n.2056/23 ha individuato i 29 anni quale termine ultimo di età a partire dal quale un figlio si presume capace di lavorare e di provvedere al proprio sostentamento in assenza di disabilità, di ragioni impeditive o di un percorso di studi lasciato a metà.

L’obbligo al mantenimento può venir meno:

  • qualora la mancanza di un lavoro adeguato dipenda dalla negligenza del figlio, il quale dovrà dimostrare di essersi impegnato attivamente per trovare un’occupazione, anche ridimensionando le proprie aspirazioni di lavoro;
  • laddove il figlio, dopo il raggiungimento dell’autonomia economica e di una certa capacità lavorativa, perda il posto di lavoro.

Discorso diverso qualora ci si trovi dinnanzi ad un obbligo alimentare, come previsto dagli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, per i quali si è tenuti a corrispondere gli “alimenti” in virtù dell’esistenza di un vincolo parentale in presenza dello stato di bisogno del beneficiario, il quale deve non essere in grado di provvedere al proprio sostentamento poiché per esempio affetto da una patologia.

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Avv. Jgor Giacchino

Studio Associato aDvocati    

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