Si tratta di un accordo facoltativo, redatto per iscritto, attraverso il quale i conviventi di fatto regolamentano tra di loro l'aspetto patrimoniale della vita di coppia, ad esempio: Il contratto di convivenza è regolato dalla Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà), nonché dalla disciplina generale dei contratti prevista dagli artt. 1321 e segg. del Codice Civile. Per la predisposizione di un contratto di convivenza valido ed efficace occorre necessariamente un legame tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio od unione civile. Il contratto di convivenza deve avere la forma scritta e può essere redatto per: La forma scritta è richiesta anche per le eventuali modifiche che nel tempo possono essere apportate e per l'eventuale risoluzione del contratto. Il notaio o l'avvocato hanno l'onere di autenticare la firma dei contraenti e inoltre di attestare la conformità degli accordi di convivenza alle norme imperative e all'ordine pubblico, a pena di nullità, e trasmetterli (entro i successivi 10 giorni) al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'Anagrafe necessaria per l'opponibilità a terzi degli accordi assunti. Gli elementi che possono essere contenuti nell'accordo scritto tra conviventi di fatto sono i seguenti: Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione (laddove inseriti vengono considerati non apposti) ed inoltre non può riguardare aspetti non patrimoniali della vita di coppia (per es. diritto di visita). La nullità, in quanto vizio insanabile del contratto, può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse ed in qualunque momento, per uno dei seguenti motivi: Il recesso può avvenire in qualunque momento, senza alcun termine di preavviso e deve essere: Se la casa famigliare è nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità deve contenere il termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione. Il contratto di convivenza si risolve per: Se il contratto prevede il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione dei beni. In caso di impossibilità dell'ex convivente a procurarsi i mezzi di sostentamento, l'altro può essere obbligato a versargli gli alimenti per una somma e per un periodo proporzionato rispetto alla durata della convivenza. L'ufficialità della convivenza di fatto che si ottiene attraverso la redazione del contratto di convivenza offre ai contraenti una serie di diritti e vantaggi che, seppur meno ampi di quelli derivanti dal matrimonio o dall'unione civile, garantiscono tutela e riconoscimento alla coppia di fatto, quali per esempio: Se hai bisogno di chiarimenti o assistenza puoi scriverci una mail all'indirizzo info@studioassociatoadvocati.it o su whastapp al numero 339 1274941. Avv. Jgor Giacchino Studio Associato aDvocati FontiPresupposto inderogabile per il contratto di convivenza
La forma ed il contenuto del contratto di convivenza
Cause di nullità del contratto di convivenza
Recesso unilaterale dal contratto di convivenza
Risoluzione del contratto di convivenza
I vantaggi del contratto di convivenza