Il contratto di convivenza

Si tratta di un accordo facoltativo, redatto per iscritto, attraverso il quale i conviventi di fatto regolamentano tra di loro l'aspetto patrimoniale della vita di coppia, ad esempio:

  • chi ed in che misura deve provvedere al canone di locazione; 
  • come destinare i propri risparmi comuni;
  • come far fronte alle spese varie.

Il contratto di convivenza è regolato dalla Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà), nonché dalla disciplina generale dei contratti prevista dagli artt. 1321 e segg. del Codice Civile. 

Presupposto inderogabile per il contratto di convivenza

Per la predisposizione di un contratto di convivenza valido ed efficace occorre necessariamente un legame tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio od unione civile.

La forma ed il contenuto del contratto di convivenza

 Il contratto di convivenza deve avere la forma scritta e può essere redatto per:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato

La forma scritta è richiesta anche per le eventuali modifiche che nel tempo possono essere apportate e per l'eventuale risoluzione del contratto.

Il notaio o l'avvocato hanno l'onere di autenticare la firma dei contraenti e inoltre di attestare la conformità degli accordi di convivenza alle norme imperative e all'ordine pubblico, a pena di nullità, e trasmetterli (entro i successivi 10 giorni) al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'Anagrafe necessaria per l'opponibilità a terzi degli accordi assunti.

Gli elementi che possono essere contenuti nell'accordo scritto tra conviventi di fatto sono i seguenti:

  • l'indicazione della residenza dei conviventi di fatto;
  • le modalità di contribuzione alla vita comune di ciascuna delle parti in relazione alle sostanze di ciascuna di esse ed alla loro capacità lavorativa professionale o casalinga;
  • il regime patrimoniale scelto: comunione dei beni, separazione dei beni, comunione convenzionale. Tale regime patrimoniale è modificabile in qualunque momento;
  • l'indicazione del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione (laddove inseriti vengono considerati non apposti) ed inoltre non può riguardare aspetti non patrimoniali della vita di coppia (per es. diritto di visita).

Cause di nullità del contratto di convivenza

La nullità, in quanto vizio insanabile del contratto, può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse ed in qualunque momento, per uno dei seguenti motivi:

  • presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o esistenza di un altro contratto di convivenza;
  • quando i contraenti sono legati da vincolo di parentela, affinità o adozione;
  • assenza di una reale convivenza di fatto e legame affettivo di coppia e reciproca assistenza;
  • stipula da parte di una persona di minore età;
  • stipula da parte di persona interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per omicidio o tentato omicidio nei confronti del coniuge dell'altra parte.

Recesso unilaterale dal contratto di convivenza

Il recesso può avvenire in qualunque momento, senza alcun termine di preavviso​ e deve essere:

  • redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • trasmesso al Comune di residenza per l'iscrizione all'Anagrafe;
  • deve necessariamente essere notificato a pena di inefficacia al domicilio dell'altro contraente a cura del professionista.

Se la casa famigliare è nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità deve contenere il termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione. 

Risoluzione del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti;

Se il contratto prevede il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione dei beni.

In caso di impossibilità dell'ex convivente a procurarsi i mezzi di sostentamento, l'altro può essere obbligato a versargli gli alimenti per una somma e per un periodo proporzionato rispetto alla durata della convivenza.

I vantaggi del contratto di convivenza

L'ufficialità della convivenza di fatto che si ottiene attraverso la redazione del contratto di convivenza offre ai contraenti una serie di diritti e vantaggi che, seppur meno ampi di quelli derivanti dal matrimonio o dall'unione civile, garantiscono tutela e riconoscimento alla coppia di fatto, quali per esempio:

  • il convivente superstite, a prescindere dall'esistenza di figli, potrà continuare ad abitare la casa di comune residenza;
  • in caso di morte o recesso dal contratto di locazione del convivente che ne era titolare, l'altro ha facoltà di subentrare nel contratto di locazione esistente;
  • il convivente ha titolo di preferenza, come appartenente ad un nucleo famigliare, nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
  • il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministrazione di sostegno;
  • in caso di reclusione di uno dei due conviventi sono attribuiti all'altro i medesimi diritti previsti dall'Ordinamento penitenziario (diritto di visita, permessi, colloqui etc.);
  • in caso di malattie che comportino incapacità di intendere e volere, o in caso di morte, per decisioni che attengano alla donazione degli organi o al trattamento del corpo o delle esequie;
  • gli accordi formali di convivenza permettono ad un cittadino straniero di richiedere ed ottenere un permesso di soggiorno per motivi famigliari;
  • la convivenza dello straniero con un cittadino italiano riconosciuta con un contratto di convivenza è ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione.
  • se a seguito dello scioglimento della convivenza l'ex convivente è impossibilitato a procurarsi i mezzi di sostentamento, l'altro può essere obbligato a versargli gli alimenti per una somma e per un periodo proporzionato rispetto alla durata della convivenza.

Se hai bisogno di chiarimenti o assistenza puoi scriverci una mail all'indirizzo info@studioassociatoadvocati.it o su whastapp al numero 339 1274941.

Avv. Jgor Giacchino

Studio Associato aDvocati


Fonti

* Legge 20 maggio 2016, n. 76 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze - Legge Cirinnà

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