Il fondo patrimoniale è uno strumento giuridico, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, attraverso il quale uno dei coniugi, entrambi i coniugi o un terzo, vincolano determinati beni, sia mobili che immobili, destinandoli alle esigenze della famiglia. Trattasi di un vincolo posto nell'interesse della famiglia su un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) costituente un patrimonio separato (diverso dalla comunione legale dei beni, dalla separazione dei beni o dalla comunione convenzionale dei beni) con la funzione di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione esistenti in ambito famigliare. Il fondo patrimoniale rappresenta una parte separata del patrimonio dei coniugi vincolato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Si tratta di un atto a titolo gratuito con particolare disciplina: i coniugi infatti non possono disporre dei beni che formano in fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia; né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso. Il fondo patrimoniale può essere costituito: con atto pubblico (necessaria accettazione da entrambi i coniugi) o testamento. Per poter costituire un fondo patrimoniale è necessario essere sposati o essere uniti civilmente. Tuttavia, il fondo patrimoniale potrà essere costituito da un terzo o da uno dei fidanzati in vista di un futuro matrimonio, in tal caso l'atto costitutivo è condizionato alla celebrazione del matrimonio. Possono formare oggetto del fondo patrimoniale: Oggetto del fondo non è il bene, bensì il diritto sul bene che può essere un diritto diverso dalla proprietà come per esempio l'usufrutto, la superficie, l'enfiteusi, la nuda proprietà. Anche i frutti prodotti dai beni destinati al fondo patrimoniale entrano a far parte dello stesso. I beni dei coniugi che rientrano nel regime della comunione legale possono essere conferiti nel fondo ad accezione di quelli esclusi dalla legge. Occorre distinguere tra due tipi di amministrazione: Per il compimento di determinati atti di disposizione dei beni del fondo è necessario il consenso di entrambi i coniugi e se vi sono figli minori è necessario chiedere l' autorizzazione al Giudice Tutelare. Inoltre, ci si dovrà rivolgere al Tribunale in caso di rifiuto da parte di uno dei due coniugi al compimento di un atto di straordinaria amministrazione, dimostrando che viene richiesto nell'esclusivo interesse della famiglia. Il Tribunale deciderà anche in caso di mala gestio da parte di uno dei coniugi. La costituzione del fondo patrimoniale e le sue eventuali modifiche vanno annotate a margine dell'atto di matrimonio conservato nei registri del Comune presso cui il matrimonio è stato celebrato. Vanno indicati: data del contratto, notaio rogante, le generalità dei contraenti. Si tratta di una forma di pubblicità dichiarativa che rende l'atto costitutivo di fondo patrimoniale opponibile a terzi che vogliano vantare diritti sullo stesso. Inoltre il vincolo di destinazione deve essere sottoposto a trascrizione presso i registri immobiliari e/o mobiliari. Per i titoli di credito bisogna effettuare l'annotazione del vincolo sul documento. Il fondo può essere modificato: Possono essere costituiti più fondi differenti tra di loro con differenti discipline per regolamentare le diverse esigenze della famiglia. Il fondo patrimoniale si estingue: Lo scopo della costituzione del fondo patrimoniale è quello di assicurare alla famiglia una sorta di patrimonio “separato”, privo di personalità giuridica e non soggetto al principio generale di responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte ex art. 2740 c. c., secondo cui il debitore risponde dell'adempimento dell'obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Infatti, i beni del fondo ed i relativi proventi non sono aggredibili dai creditori dei coniugi per debiti estranei ai bisogni della famiglia ex art. 170 c. c. Possono invece i creditori soddisfarsi sul fondo, anche se successivi alla costituzione dello stesso, per crediti sorti per bisogni familiari (es. spese scolastiche dei figli, manutenzione della casa, spese condominiali, imposte sul reddito dovute allo Stato). La prima importante demolizione del fondo patrimoniale è avvenuta con l’art. 2929-bis del c. c. che ha reso pignorabile lo stesso anche per debiti estranei alle esigenze familiari se il creditore trascrive, nei pubblici registri, il suo pignoramento entro l’anno successivo alla costituzione del fondo stesso. Una successiva demolizione è arrivata dai giudici di legittimità, secondo cui rientra nel concetto di “bisogni della famiglia” (che consentono il pignoramento dei beni facenti parte del fondo) un vasto elenco di debiti: i debiti fiscali, i debiti nei confronti di fornitori dell’attività lavorativa, i debiti da fideiussione prestata per l’azienda di famiglia, nonché i debiti derivanti dall’attività professionale (mutuo contratto per l’attività professionale, debiti per omesso pagamento degli stipendi dei dipendenti, ecc.). Il fondo risulta quindi aggredibile anche dai creditori dell’attività lavorativa dei coniugi, sia essa imprenditoriale che professionale. In questo modo sembra quasi totalmente coperta la situazioni debitoria degli stessi (Ordinanza n. 8881 del 11.4.2018 della Suprema Corte e Ordinanza n. 25443 del 26.10.2017 della Suprema Corte). Il fondo risulta quindi inattaccabile solo per debiti contratti per esigenze di natura voluttuaria come potrebbe essere un viaggio vacanza o caratterizzati da intenti speculativi come un investimento mal riuscito. Sono gli unici casi che potrebbero dar senso alla costituzione di un fondo patrimoniale. La disposizione dei beni in un fondo patrimoniale è assoggettabile entro cinque anni dalla costituzione del fondo all’azione revocatoria ordinaria, al fallimento e alla nuova azione revocatoria ex art. 2929-bis c. c. Se hai bisogno di chiarimenti o assistenza puoi scriverci una mail all'indirizzo info@studioassociatoadvocati.it o su whatsapp al numero 339 1274941. Avv. Jgor Giacchino Studio Associato aDvocatiChe cos'è il fondo patrimoniale
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Pubblicità del fondo patrimoniale
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Ma il fondo patrimoniale protegge realmente il patrimonio familiare dai creditori dei coniugi?