Il testamento biologico - Disposizioni Anticipate di Trattamento

La Legge n° 219/2017 - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento ha introdotto l'istituto giuridico del "testamento biologico o biotestamento". L'art. 1 comma 1 stabilisce che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata".

L'art. 4 comma 1 prevede inoltre che: "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT (disposizioni anticipate di trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari".

Il testamento biologico 

Le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento)

Si tratta di una scrittura con la quale un soggetto, in previsione della propria futura incapacità, detta disposizioni anticipate di trattamento (DAT), relative alle cure mediche cui intende o non intende sottoporsi. 

Con le DAT, un soggetto, oltre ad indicare personalmente i trattamenti sanitari ed il percorso terapeutico cui intende sottoporsi in caso di perdita di incapacità di intendere e volere, attribuisce ad un terzo "fiduciario" il compito di vigilare a che dette decisioni siano rispettate nel caso in cui egli non sia in grado di determinarsi autonomamente. Il fiduciario si sostituirà al paziente e lo rappresenterà nelle relazioni con il medico e con la struttura sanitaria. Quest'ultimo deve essere maggiore di età e capace d'intendere e volere e deve accettare formalmente l'incarico, anche in un momento successivo alla redazione del testamento biologico.

Se non fosse nominato un fiduciario o se questi, una volta nominato, non potesse o non volesse ricoprire l'incarico, in caso di necessità potrà essere nominato un amministratore di sostegno attraverso il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

La natura del testamento biologico

Il testamento biologico, a differenza di un qualsiasi testamento, con il quale si dispone per il tempo successivo alla morte (atto mortis causa), è un negozio giuridico unilaterale inter vivos  destinato ad avere efficacia quando l'autore è ancora in vita ma non ha capacità di autodeterminazione a causa di una grave malattia o ad uno stato di incoscienza permanente.

Chi può formulare il testamento biologico

Legittimata a formulare le disposizioni anticipate di trattamento è sia una persona sana, in previsione di una futura malattia cui possa essere affetta, sia una persona affetta da malattia, rispetto alle cure cui deve necessariamente sottoporsi.

Il presupposto causale su cui si innestano le DAT è rappresentato da un'adeguata informazione medica del paziente.

La forma del testamento biologico

Le DAT devono essere redatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata dinnanzi ad un notaio, oppure in alternativa con scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza che provvederà all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie.

L'efficacia del testamento biologico

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto in parte, e in accordo con il fiduciario, qualora le stesse appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti all'attuale situazione clinica del paziente, ovvero qualora sopraggiunga la possibilità di terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione. Le DAT possono essere modificate o addirittura revocate in ogni momento dal diretto interessato. In caso di assoluta urgenza la revoca delle stesse può avvenire con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due testimoni. 

Sul sito dell'Associazione "Luca Coscioni" è possibile trovare materiale di approfondimento in merito alla normativa che regola il testamento biologico e richiedere il modello di testamento biologico da compilare.

Link al sito --> Associazione Luca Coscioni

Se hai domande o necessiti di chiarimenti su questo o su altri temi non esitare a scriverci alla mail info@studioassociatoadvocati.it o su whastapp al numero 339 1274941.

Avv. Jgor Giacchino

Studio Associato aDvocati


Fonti

Legge n° 219/2017 - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

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