La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge divorziato?

Che cos'è la pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità è un istituto che permette ai prossimi congiunti del defunto e, in primo luogo al coniuge, di percepire una somma a titolo previdenziale da parte dell'INPS, laddove il defunto sia stato un lavoratore dipendente o autonomo, iscritto alla gestione INPS ovvero già titolare di una pensione erogata dall'INPS stesso.

Soggetti aventi diritto

Per legge hanno diritto a percepire la pensione di reversibilità o una quota di essa i seguenti soggetti:

  • il coniuge;
  • il coniuge separato;
  • il coniuge divorziato;
  • la parte di un'unione civile;
  • i figli
  • i nipoti;
  • i genitori;
  • i fratelli e le sorelle rispettivamente celibi e nubili.

La pensione di reversibilità per il coniuge divorziato

Il coniuge divorziato avrà diritto alla pensione di reversibilità in presenza di tre condizioni:

  1. se già titolare di un assegno divorzile alla data del decesso del titolare del trattamento pensionistico;
  2. non deve aver contratto nuove nozze;
  3. il rapporto di lavoro su cui è fondato il diritto deve essere sorto prima della sentenza di divorzio.

Diritto alla pensione di reversibilità (concorso tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite)

Il criterio principale per la ripartizione della quota della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato (purché titolare di assegno divorzile) è quello della durata del rapporto coniugale (art. 9, terzo comma, L. n. 898/1970 - Legge che ha introdotto il divorzio). In virtù di detta disposizione si deve considerare il periodo di tempo che intercorre fra la data del matrimonio e la data della sentenza di divorzio (Cass. n. 10669/2007).

Con sentenza n. 419 del 1999 la Corte Costituzionale ha stabilito che la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere disposta tenendo conto della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali. Il Giudice di Tribunale chiamato a compiere la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità deve "tener conto" dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare; anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non esclusivo, tale da essere soltanto un calcolo aritmetico. Infatti, accanto al criterio principale, costituito come detto, dalla durata legale del matrimonio, devono essere tenuti in considerazione altri criteri correttivi indicati dalla stessa L. n. 898/70 e dall'evoluzione giurisprudenziale che si è avuta negli anni.

Accanto agli elementi previsti dall'art. 5, sesto comma, della L. n. 898/70, ovvero:

  • condizioni dei coniugi;
  • ragioni della decisione;
  • contributo personale alla condizione familiare;
  • contributo economico alla condizione familiare;
  • contributo per la formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
  • reddito di entrambi; tutti valutati anche i rapporto alla durata del matrimonio;

Rilevano, altresì, i seguenti elementi:

  • durata della convivenza prematrimoniale del coniuge superstite (Cass. n. 16602/2017);
  • durata della convivenza prematrimoniale del coniuge divorziato (Cass. n. 26358/2011);
  • ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato (Cass. n. 10391/2012);
  • condizioni economiche del coniuge superstite e del coniuge divorziato (Cass. n. 14793/2014);
  • condizioni di salute del coniuge superstite e del coniuge divorziato (Cass. n. 26358/2011);
  • differenza di età fra coniuge superstite e coniuge divorziato e conseguente capacità lavorativa (Cass. n. 26358/2011);
  • contributo dato da ciascun coniuge, durante i rispettivi matrimoni, alla famiglia (Cass. n. 8734/2009);
  • vicinanza del de cuius prima della sua morte.

Pertanto, individuati la durata legale del matrimonio (criterio principale) ed i criteri correttivi del caso, il Giudice dovrà ponderarne la rilevanza senza tuttavia sovvertire il valore - rispettivamente principale e correttivo - delle due categorie di elementi suddetti. Si ricorda come la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il criterio della durata legale del matrimonio ha valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non esclusivo; sicché "la ponderazione in concreto dei diversi parametri rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbondonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali" (Cass. n. 14793/2014).

Ripartizione del TFR tra coniuge divorziato e coniuge superstite

Al pari della pensione di reversibilità, la legge su divorzio all'art.12 bis prevede il diritto per l'ex coniuge ad una percentuale del TFR dell'altro se:

  • sia titolare di un assegno divorzile con cadenza periodica,
  • non sia convolato a nuove nozze.

Quanto alla determinazione delle quote da attribuirsi in capo ai legittimati eventualmente in concorso con il coniuge divorziato ex art. 12 bis della legge n. 898/70, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi di recente con la pronuncia n. 21247/2021, dettando i criteri per l'esatta ripartizione, avuto riguardo non solo a quelli legali ma anche a quelli di matrice giurisprudenziale con il tempo mutati e successivamente consolidatisi (tra i criteri trova riconoscimento quello dell'effettiva convivenza more uxorio).

Come fare richiesta e a chi farla 

Il coniuge superstite dovrà presentare all'INPS domanda di pensione di reversibilità mediante procedura telematica facendosi assistere da un Patronato. Sarà onere invece del coniuge divorziato, beneficiario del diritto in quanto titolare dei requisiti di legge predetti, a dover adire il Tribunale (Sezione Lavoro e Previdenza) del luogo di ultima residenza del de cuius. Ricorrendo, infatti, nei confronti del coniuge superstite e dell'Istituto Previdenziale (INPS), potrà chiedere che il Tribunale Monocratico provveda alla ripartizione della quota di pensione di reversibilità spettantigli e ciò secondo i criteri summenzionati.    

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Avv. Jgor Giacchino

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