L'adozione di maggiorenne

L'adozione di persone maggiori di età è disciplinata dagli articoli 291 C.C. e seguenti e risponde ad un'esigenza di solidarietà umana.

Funzione dell'adozione di maggiorenne

L'istituto in esame permette di ottenere:

  • la trasmissione del proprio cognome e patrimonio ad una persona di propria scelta;
  • permette, se necessario, di fornire tutela giuridica nei casi in cui l'adottante e/o l'adottato si trovino in particolari situazioni di bisogno;
  • l'assunzione dello status di genitore (adottivo) per il figlio maggiorenne del proprio convivente e/o coniuge.

Soggetti e presupposti

I soggetti sono l'adottante e l'adottato mentre i presupposti per l'adozione di persona maggiorenne sono i seguenti:

Adottante deve:

  • aver compiuto 35 anni di età (in casi eccezionali 30 anni autorizzati dal Tribunale);
  • avere capacità di agire;
  • superare di almeno 18 anni l'età dell'adottando.

Adottato deve:

  • essere maggiorenne;
  • non deve essere interdetto;
  • non deve essere già figlio adottivo di altra persona o dell'adottante.

L'adozione di maggiore di età è prevista anche nel caso in cui l'adottante abbia già dei discendenti legittimi o legittimati maggiorenni che devono consentire all'adozione (Corte Costituzionale sent. n. 557/1988).

Affinché si possa procedere all'adozione di maggiorenne, è richiesto il consenso dell'adottato e dell'adottante.

E' altresì richiesto l'assenso dei seguenti soggetti:

  • genitori dell'adottato;
  • del coniuge dell'adottante non separato legalmente;
  • del coniuge dell'adottato non separato legalmente;
  • dei figli maggiorenni dell'adottante.

Effetti dell'adozione

L'adozione in linea generale attribuisce all'adottato uno status assimilabile a quello di figlio legittimo, ovvero:

  • assume il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio (effetto comunque derogabile);
  • conserva tutti i diritti e doveri verso la famiglia di origine;
  • non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell'adottante;
  • acquista i diritti successori nei confronti dell'adottante.

Invece, in relazione all'adottante si dirà che:

  • non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell'adottato;
  • non acquista diritti successori nei confronti dell'adottato;
  • ha obblighi alimentari nei confronti dell'adottato.

Cause di revoca dell'adozione

L'adozione di persona maggiorenne è revocata in caso di indegnità dell'adottato e/o dell'adottante. Per esempio nel caso in cui l'adottato (anche viceversa) abbia attentato alla vita dell'adottante, del coniuge dei discendenti o degli ascendenti ovvero quando si sia reso colpevole nei confronti di costoro per un delitto la cui pena detentiva non sia inferiore ai tre anni.

La revoca è pronunciata con sentenza del Giudice ed ha efficacia costitutiva; gli effetti dell'adozione cessano quando questa passa in giudicato; da questo momento in poi viene meno lo status di figlio adottivo.

Procedimento 

La domanda di adozione si propone con ricorso al Presidente del Tribunale Civile ove risiede l'adottante.

Devono essere in questa sede prestati i consensi dell'adottante e dell'adottante e gli assensi dei soggetti interessati di cui si è detto sopra.

Il Tribunale assunte le opportune informazioni:

  • se tutte le condizioni di legge sono state adempiute;
  • se l'adozione è conveniente per l'adottato;

sentito il Pubblico Ministero, emette una sentenza con cui decide di far luogo o non far luogo all'adozione. La sentenza può essere impugnata davanti alla Corte di Appello dall'adottante, dal Pubblico Ministero e dall'adottando, entro 30 giorni dalla comunicazione. Il provvedimento di adozione verrà trascritto a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Adozione maggiorenne straniero 

Il cittadino maggiorenne straniero adottato attraverso la procedura ex art. 291 e segg. C.C. ha i seguenti diritti:

  • a seguito di adozione, il cittadino straniero in quanto famigliare di cittadino Italiano ai sensi dell'art. 19 c.2 lett. c), può ottenere la carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n.30/2007;
  • decorsi 5 anni di residenza sul territorio italiano, il cittadino straniero adottato da un cittadino italiano, ha diritto all'ottenimento della cittadinanza italiana (art. 9 c.1 L. n. 91/1992). 

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Avv. Jgor Giacchino

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