L'usucapione

L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul possesso pacifico, continuo e pubblico di un bene per un determinato periodo di tempo. 

A cosa serve l'usucapione?

Due sono le principali funzioni:

  1. favorisce, rispetto al proprietario inerte, colui che si occupa di un bene e lo rende produttivo nei confronti della collettività;
  2. rende certa e stabile una situazione.​ 

E' interesse generale, infatti, che le cose vengano usate e rese produttive, anziché lasciate inerti, perciò la legge vede con favore chi, pur non avendo il diritto su una cosa tuttavia la usa e la rende produttiva, a fronte di chi, pur avendo il diritto non valorizza la cosa

D'altra parte più passa il tempo e meno è forte l'esigenza di tutelare un proprietario rimasto lungamente inattivo.

I requisiti dell'usucapione

L'oggetto del possesso deve essere un bene in commercio e non demaniale. Possono essere usucapiti, oltre la proprietà, i diritti reali di godimento tra cui ad esempio: abitazione, servitù apparenti. 

requisiti dell'usucapione sono: 

  • il possesso, che deve essere: continuo e non interrotto; non violento né clandestino. L'usucapione può essere sospesa e ciò accade per particolari rapporti tra possessore e titolare del diritto. Durante la sospensione, il possesso non è utile per usucapire, invece conserva efficacia il possesso anteriore alla sospensione, che si somma con quello che maturerà dopo la fine della sospensione. Si ha violenza quando il possesso è acquistato contro la volontà espressa o presunta del precedente possessore e mediante uso di forza fisica. 

    Si ha clandestinità quando l'acquisto avviene con artifizi idonei a renderlo occulto o in condizioni tali che il proprietario non possa accorgersene subito, perché ad esempio assente.

  • il decorso del tempo: ha inizio con l'acquisto del possesso che si manifesta attraverso atti concreti i quali permettano di individuare, dal punto di vista temporale, il termine iniziale nonché la volontà della persona. E in relazione alla durata del possesso si distingue: 

  1. usucapione ordinaria
  2. usucapione abbreviata

Usucapione ordinaria

Il termine per l'usucapione ordinaria è di venti anni per l'acquisto della proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento. A tal fine è indifferente che il possessore sia in buona o cattiva fede.

Per quanto attiene l'acquisto della proprietà dei beni mobili e dei beni mobili registrati e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi il termine per l'usucapione ordinaria è di dieci anni

​Usucapione abbreviata

L'usucapione abbreviata non è un effetto del solo possesso e del decorso del tempo ma oltre a questi requisiti occorrono anche

  • la buona fede e cioè l'ignoranza di ledere, col proprio possesso, l'altrui diritto
  • un titolo valido ed astrattamente idoneo a trasferire il diritto, ma inefficace in pratica per non essere il dante causa proprietario o titolare del diritto reale; 
  • la trascrizione del titolo, qualora si tratti di immobili o di beni registrati (in questo caso il tempo necessario per usucapire decorre dalla trascrizione). 

​Modalità e requisiti per l'usucapione

Si indica di seguito uno schema riassuntivo di quanto sopra esposto relativamente alle modalità e ai requisiti di tempo necessari per usucapire un bene.

Beni mobili

  • possesso: 20 anni
  • possesso + buona fede: 10 anni (usucapione abbreviata)
  • possesso+ buona fede + acquisto da chi non è proprietario con titolo idoneo: acquisto immediato in base alla regola "possesso vale titolo".

Beni mobili registrati

  • possesso: 10 anni​
  • possesso + buona fede: 10 anni
  • possesso + buona fede + acquisto da chi non è proprietario con titolo idoneo: 10 anni
  • possesso + buona fede + acquisto da chi non è proprietario + trascrizione: 3 anni (usucapione abbreviata).

Universalità di mobili

  • possesso: 20 anni
  • possesso + buona fede: 20 anni
  • possesso + buona fede + acquisto da chi non è proprietario con titolo idoneo: 10 anni (usucapione abbreviata).

Piccola proprietà rurale

  • possesso: 15 anni
  • possesso + buona fede: 15 anni
  • possesso + buona fede + acquisto da chi non è proprietario con titolo idoneo: 15 anni
  • possesso + buona fede + acquisto da chi non è proprietario + trascrizione: 5 anni (usucapione abbreviata)

Immobili

  • possesso: 20 anni
  • possesso + buona fede: 20 anni 
  • possesso + buona fede + acquisto da chi non è proprietario con titolo idoneo: 20 anni
  • possesso + buona fede + acquisto da chi non è proprietario + trascrizione: 10 anni (usucapione abbreviata)

Onere probatorio

Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi ed in particolare deve dimostrare di tenere e usare il bene come se ne fosse proprietario.

Importanti principi per chi vuole proporre azione di usucapione sono:

  • principio della presunzione del possesso intermedio: ai sensi dell’art.1142 cod. civ., il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio;
  • la regola dell'accessione al possesso, ex art. 1146 cod. civ., consistente nella possibilità per il possessore usucapiente di aggiungere al proprio il tempo del possesso, sul medesimo bene, del suo dante causa. 

In presenza dei requisiti di cui sopra si potrà agire in giudizio ed ottenere una sentenza di accertamento del proprio diritto.

Prima di rivolgersi ad un Tribunale, a pena di improcedibilità, deve essere esperita la procedura di mediazione obbligatoria dinanzi ad un organismo di mediazione accreditato dal Ministero di Giustizia.

Se hai bisogno di chiarimenti o assistenza puoi scriverci una mail all'indirizzo info@studioassociatoadvocati.it o su whatsapp al numero 339 1274941.

Avv. Claudia Campagnoli

Studio Associato aDvocati

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