Malasanità e risarcimento del danno

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L'importanza di assicurare trattamenti sanitari non rischiosi per qualunque paziente che si sottoponga a cure mediche trova riscontro nell'Art. 32 della Costituzione Italiana, secondo cui "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività."

Tuttavia, in virtù del fatto che "errare humanum est" ​può di fatto accadere che, per negligenza od imperizia o perché non vengano seguiti accuratamente quelli che sono definiti i protocolli medici (linee guida o buona pratica assistenziale), un soggetto anziché ricevere le cure adeguate venga danneggiato in modo permanente o persino fatale. In questo caso si può parlare di malasanità.

Cosa si intende per malasanità

In estrema sintesi i casi che possono essere ascritti a fatti di malasanità sono:

  • Carenze strutturali di un ospedale (per esempio attendere parecchie ore su una barella del pronto soccorso con assegnazione di un codice di priorità non corretto oppure le gravi infezioni che possono contrarsi nei reparti);
  • Errata diagnosi (caso in cui viene diagnosticata al paziente una patologia piuttosto che un'altra con ovvia prescrizione di terapia errata e con gravi conseguenze);
  • Omessa diagnosi (quando la diagnosi non viene proprio fatta; per esempio ecografia ad una gestante senza accorgersi di eventuali difetti e/o problemi di un feto).

​Cosa fare in caso di malasanità

In caso di malasanità la prima cosa da fare è raccontare la propria vicenda clinica ad un avvocato specializzato nella materia di "malasanità medica o sanitaria" e consegnargli copia di tutta la documentazione medica rilevante (cartelle cliniche, certificati medici, referti, prescrizioni, esami strumentali, fatture e scontrini relativi a spese mediche affrontate).

L'avvocato, affiancato dal proprio medico legale di fiducia e dallo specialista nella disciplina interessata, verificherà se si tratta di un vero e proprio caso di malasanità o "malpractice" e se spetterà all'assistito un vero e proprio risarcimento del danno, posto che non è sufficiente che si sia verificato un errore sanitario ma dovranno sussistere anche i presupposti del danno e del nesso di causalità.

Responsabilità e malasanità

Attualmente la Legge Gelli-Bianco entrata in vigore nel 2017 disciplina nello specifico la responsabilità in materia sanitaria. Questa legge prevede due tipi di responsabilità civile:

Responsabilità della struttura sanitaria 

Si tratta di un rapporto contrattuale tra la struttura sanitaria ed il paziente, con prescrizione del diritto di dieci anni dall'evento dannoso. Sarà onere del paziente danneggiato provare di aver subito un danno in seguito alle cure ricevute; la struttura dovrà invece provare che il danno subito è stato causato da altri fattori a lei estranei

​Responsabilità del medico

Trattandosi un rapporto di natura extracontrattuale, la prescrizione del diritto sarà di soli cinque anni. Il paziente in questo caso, nei confronti del medico, dovrà provare quanto segue:

  • il fatto illecito (per esempio non aver rispettato i protocolli medici)
  • il danno subito (patrimoniale e non patrimoniale)
  • colpa grave per imperizia e negligenza o il dolo 
  • il nesso causale (il collegamento fra il fatto illecito e il danno subito)

La legge sopraccitata ha scoraggiato l'azione legale contro il medico privilegiando la richiesta di risarcimento verso la struttura sanitaria, in quanto più semplice da provare. 

La Legge Gelli-Bianco prevede poi che, in caso di malasanità, non si possa agire direttamente in tribunale senza prima aver promosso una delle seguenti procedure:

  • la mediazione: si tratta di un procedimento conciliativo utilizzato per molte controversie. E' prevista la presenza di un mediatore autorizzato. La parte chiamata convenuta può rifiutare la propria partecipazione. E' una procedura onerosa e i tempi possono essere piuttosto lunghi.
  • l'accertamento tecnico preventivo ex Art. 696-bis C.p.c. (ATP): prevede una consulenza medico-legale sul soggetto danneggiato da parte di un medico legale super partes nominato dal Tribunale in presenza dei consulenti medici legali delle parti, il quale deve tentare una conciliazione. Le spese di procedura sono a carico del richiedente (danneggiato). Procedura preferibile a livello tecnico, in quanto condotta da medici specializzati. 

Per quanto concerne il calcolo del risarcimento del danno da malasanità vige l'applicazione di tabelle che individuano gli importi dovuti tenuto conto sia della percentuale d'invalidità assegnata che dell'età del danneggiato. 

​Se hai domande o necessiti di chiarimenti su questo o su altri temi scrivi a info@studioassociatoadvocati.it o su whatsapp al numero 339 1274941.

Avv. Jgor Giacchino

Studio Associato aDvocati


Bibliografia

* Legge Gelli-Bianco, LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. 

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