L'importanza di assicurare trattamenti sanitari non rischiosi per qualunque paziente che si sottoponga a cure mediche trova riscontro nell'Art. 32 della Costituzione Italiana, secondo cui "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività." Tuttavia, in virtù del fatto che "errare humanum est" può di fatto accadere che, per negligenza od imperizia o perché non vengano seguiti accuratamente quelli che sono definiti i protocolli medici (linee guida o buona pratica assistenziale), un soggetto anziché ricevere le cure adeguate venga danneggiato in modo permanente o persino fatale. In questo caso si può parlare di malasanità. In estrema sintesi i casi che possono essere ascritti a fatti di malasanità sono: In caso di malasanità la prima cosa da fare è raccontare la propria vicenda clinica ad un avvocato specializzato nella materia di "malasanità medica o sanitaria" e consegnargli copia di tutta la documentazione medica rilevante (cartelle cliniche, certificati medici, referti, prescrizioni, esami strumentali, fatture e scontrini relativi a spese mediche affrontate). L'avvocato, affiancato dal proprio medico legale di fiducia e dallo specialista nella disciplina interessata, verificherà se si tratta di un vero e proprio caso di malasanità o "malpractice" e se spetterà all'assistito un vero e proprio risarcimento del danno, posto che non è sufficiente che si sia verificato un errore sanitario ma dovranno sussistere anche i presupposti del danno e del nesso di causalità. Attualmente la Legge Gelli-Bianco entrata in vigore nel 2017 disciplina nello specifico la responsabilità in materia sanitaria. Questa legge prevede due tipi di responsabilità civile: Si tratta di un rapporto contrattuale tra la struttura sanitaria ed il paziente, con prescrizione del diritto di dieci anni dall'evento dannoso. Sarà onere del paziente danneggiato provare di aver subito un danno in seguito alle cure ricevute; la struttura dovrà invece provare che il danno subito è stato causato da altri fattori a lei estranei. Trattandosi un rapporto di natura extracontrattuale, la prescrizione del diritto sarà di soli cinque anni. Il paziente in questo caso, nei confronti del medico, dovrà provare quanto segue: La legge sopraccitata ha scoraggiato l'azione legale contro il medico privilegiando la richiesta di risarcimento verso la struttura sanitaria, in quanto più semplice da provare. La Legge Gelli-Bianco prevede poi che, in caso di malasanità, non si possa agire direttamente in tribunale senza prima aver promosso una delle seguenti procedure: Per quanto concerne il calcolo del risarcimento del danno da malasanità vige l'applicazione di tabelle che individuano gli importi dovuti tenuto conto sia della percentuale d'invalidità assegnata che dell'età del danneggiato. Se hai domande o necessiti di chiarimenti su questo o su altri temi scrivi a info@studioassociatoadvocati.it o su whatsapp al numero 339 1274941. Avv. Jgor Giacchino Studio Associato aDvocati BibliografiaPer leggere questo articolo aggiornato e trovarne tanti altri sul tema del diritto alla salute vai al blog AvvocatoSalute.it/blog
Cosa si intende per malasanità
Cosa fare in caso di malasanità
Responsabilità e malasanità
Responsabilità della struttura sanitaria
Responsabilità del medico