Mantenimento ed alimenti: quali differenze?

Spesso nel linguaggio comune si utilizza impropriamente il termine "alimenti" per indicare l'assegno versato da un coniuge all'altro in sede di separazione e/o divorzio. Ciò non è corretto in quanto occorre fare una distinzione tra: assegno di mantenimento, assegno divorzile ed alimenti.

Assegno di mantenimento (in caso di separazione)

Si tratta di una misura assistenziale che mira a preservare al coniuge meno benestante lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, ovvero prima della separazione.

I redditi dei due coniugi, infatti, come regola, si devono compensare tra di loro sino al raggiungimento di una sostanziale parità, salvo ovviamente le spese che le parti dovranno affrontare in seguito alla loro separazione. 

Si tratta di un obbligazione dal contenuto piuttosto ampio che non comprende soltanto la soddisfazione dei bisogni primari ma tutto ciò che è necessario per svolgere un'adeguata vita di relazione, secondo l'ambiente sociale in cui vive la famiglia ovviamente in ordine alle possibilità economiche dell'obbligato. 

Si parla per esempio di diritto al mantenimento dei figli da parte dei genitori fintanto che gli stessi non raggiungano la loro completa indipendenza economica; oppure, del diritto al mantenimento da parte del coniuge più debole successivamente ad una separazione.

Assegno divorzile

Si tratta in questo caso di una misura che non deve più garantire il tenore di vita che uno dei due coniugi (quello economicamente più debole) aveva durante il matrimonio, ma soltanto l'autosufficienza economica dello stesso.

Ciò significa che il coniuge con il reddito più basso se ha la possibilità di mantenersi da solo, anche se è disoccupato, ma in età e condizioni di salute tali da poter svolgere un'attività lavorativa, non ha più diritto all'assegno divorzile.

Gli alimenti ​

Consistono in un versamento di denaro effettuato da un soggetto obbligato, sulla base della reciproca assistenza e solidarietà familiare, a favore di un beneficiario che si trova in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere ai propri bisogni (es. per anzianità, o per gravi problemi di salute).

Non rileva qualora lo stato di bisogno dipenda da sua colpa (es. prodigalità, abuso di alcool e/o stupefacenti). 

Il diritto agli alimenti sussiste anche se vi è stata pronuncia di addebito della separazione al coniuge più debole economicamente che in tal caso non avrà diritto al mantenimento ma potrà avere diritto agli alimenti.  

L'art. 433 C.C. individua i soggetti obbligati a versare gli alimenti inserendoli in un ordine gerarchico e tassativo:

  1. il coniuge;
  2. figli (legittimi, legittimati, naturali, adottivi), in assenza dei figli i discendenti prossimi anche naturali;
  3. i genitori ed in loro assenza gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
  4. i generi e le nuore;
  5. i suoceri;
  6. i fratelli e le sorelle.

Obbligato è anche il donatario, ovvero colui che ha ricevuto una donazione dal beneficiario, ma lo è nei limiti del valore "residuo" della donazione ricevuta

L'importo degli alimenti deve essere commisurato ai bisogni primari del beneficiario ed alle condizioni economiche dell'obbligato, ovvero devono consentire al beneficiario di coprire le spese di vitto, alloggio e cure mediche (limitato ai bisogni primari e necessari). 

L'obbligo agli alimenti non ha una durata stabilita ma è dovuto finché il beneficiario versa in stato di bisogno.​

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Avv. Jgor Giacchino

Studio Associato aDvocati

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