Sono tanti i possibili pericoli o insidie a cui l'utente della strada quotidianamente può andare incontro. Si pensi ad esempio: una buca sul manto stradale, una macchia d'olio, un marciapiede dissestato. In presenza di insidie stradali, qualora si verifichi un infortunio, soltanto in determinate condizioni, si può ottenere il risarcimento dei danni patiti. Ci troveremo dinnanzi ad insidie e trabocchetti in presenza di due presupposti congiunti: In presenza di insidie stradali che rivestano le caratteristiche della non visibilità e della non prevedibilità è responsabile la Pubblica Amministrazione (P.A.) che in qualità di proprietaria del bene (strada, terreno, immobile etc...) è tenuta a risarcire gli utenti per eventuali danni occorsi agli stessi. In relazione ai danni da insidie stradali, dottrina e giurisprudenza hanno ricondotto la responsabilità della P.A. in alcuni casi nell'alveo della responsabilità per colpa ex art. 2043 C.C. in altri in quello della responsabilità per custodia delle cose ex art. 2051 C.C. In passato quello della responsabilità per colpa (neminem laedere) è stato per parecchio tempo l'unico orientamento seguito dalla Giurisprudenza, in virtù dell'assunto secondo cui la P.A. è tenuta a mantenere il proprio patrimonio stradale in uno stato tale da impedire che l'utente possa trovarsi in situazioni di pericolo. Il danneggiato ha un onere probatorio piuttosto gravoso. Occorre dimostrare: Infatti, sotto il profilo della responsabilità per colpa, nell'attività di vigilanza e controllo dei beni demaniali, la discrezionalità della P.A. trova il proprio limite nelle norme di legge, nei regolamenti, nelle regole di comune prudenza e diligenza, nonché nel principio generale di non danneggiare nessuno. Soltanto dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 156/99) è stato possibile inquadrare la responsabilità della P.A. anche come responsabilità del custode ex art. 2051 C.C., con vantaggio del danneggiato dal punto di vista dell'onere probatorio. L'art. 2051 C.C. è un caso di responsabilità oggettiva ove opera la presunzione di colpa della P.A. E' sufficiente provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato da parte del danneggiato. La P.A. dovrà invece dimostrare che il fatto dannoso sia riconducibile al caso fortuito o che il comportamento del danneggiato abbia determinato l'effettiva possibilità del verificarsi del danno. Successivamente con sent. n. 15383/2006 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che non è applicabile la responsabilità del custode ex art. 2051 nei casi in cui la notevole estensione del bene demaniale renda particolarmente difficile un controllo efficiente da parte della P.A. Secondo questo principio gli utenti della strada sono gravati di un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale sono tenuti ad assumere una condotta che non sia contraria all'ordinaria diligenza. Infatti, la mancata adozione di cautela e di prudenza, atte a prevenire o a ridurre la possibilità dell'avverarsi del danno, possono limitare o addirittura escludere la responsabilità della P.A. nelle insidie stradali. Se hai domande o necessiti di chiarimenti su questo o su altri temi scrivi a info@studioassociatoadvocati.it o su whatsapp al numero 339 1274941. Avv. Jgor Giacchino Studio Associato aDvocati BibliografiaInsidie stradali o trabocchetti
Chi è responsabile
La responsabilità per colpa nelle insidie stradali (art. 2043 C.C.)
La responsabilità per le cose in custodia nelle insidie stradali (art. 2051 C.C.)
Il principio di auto-responsabilità nelle insidie stradali (art. 1227, comma 1, C.C.)