La volontà di rinunciare alla proprietà o altri diritti reali su un bene può dipendere, oltre che da motivi fiscali, anche dall'assenza di interesse o dallo scarso valore assunto dal bene nel corso del tempo. La rinuncia può essere opportuna per evitare il pagamento di imposte, di spese di manutenzione o di spese di gestione. Se si è titolari solo di una quota ci si può liberare della propria parte rinunciando alla comproprietà con automatico incremento delle quote degli altri comproprietari (espansione del diritto di proprietà degli altri contitolari) che non possono impedire la rinuncia ma possono eventualmente a loro volta rinunciare alla propria quota. Non è possibile rinunciare alla proprietà di un immobile solo nel caso in cui si tratti di un bene condominiale: infatti l'art. 1118 C.C. vieta inderogabilmente la rinuncia alla comproprietà sulle parti comuni dell'edificio. Nel caso in cui vi sia un unico proprietario, la rinuncia alla proprietà di un bene immobile (rinuncia abdicativa) comporta il passaggio del diritto in favore dello Stato. Va precisato che la legge non prevede espressamente che il proprietario di un immobile o di un terreno possa rinunciare alla sua proprietà. Tuttavia, tale possibilità si deduce in base a quanto stabilito dall'art. 827 C.C. secondo cui i beni immobili, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio dello Stato che dunque diventa titolare di beni vacanti. Secondo un recente parere (parere n.137950 del 14 marzo 2018) dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato è inammissibile la rinuncia al diritto di proprietà se effettuata "al solo fine, egoistico, di trasferire in capo all'Erario i costi necessari per le opere di consolidamento, di manutenzione o di demolizione dell'immobile". L'atto di rinuncia sarà pertanto nullo quando con esso il proprietario abbia perseguito l'intento di liberarsi di terreni con evidenti problemi di dissesto idrogeologico per evitarne i costi relativi al consolidamento, alla demolizione ed alla manutenzione; quando per esempio voglia disfarsi di edifici inutilizzabili e diruti per evitarne i costi di demolizione; quando voglia disfarsi di terreni inquinati per far sì che gravino sullo Stato i necessari costi di bonifica. Ai fini della tassazione, la rinuncia alla comproprietà ed ai diritti reali è equiparata ai trasferimenti a titolo gratuito, in quanto manca un corrispettivo. Nel caso di trasferimento di una quota l'imposta è collegata al rapporto di parentela fra i soggetti interessati; le imposte catastali ed ipotecarie sono rispettivamente dovute nella misura dell'1% e del 2%. Nel caso in cui la rinuncia avvenga nei confronti dello Stato l'atto non sarà soggetto né all'imposta sulle donazioni né all'imposte catastali ed ipotecarie. In entrambi i casi, l'atto di rinuncia sarà registrato e trascritto nei pubblici registri immobiliari. Se hai bisogno di chiarimenti o assistenza puoi scriverci una mail all'indirizzo info@studioassociatoadvocati.it o su whatsapp al numero 339 1274941. Avv. Jgor Giacchino Studio Associato aDvocatiRinuncia alla comproprietà di un bene in comunione
Rinuncia alla proprietà di un bene immobile di cui si è unici proprietari
Eccezioni alla facoltà di rinunciare in favore dello Stato
Rinuncia al diritto di proprietà e tassazione