Tradimento nel matrimonio e risarcimento danni

Il matrimonio è un vero e proprio contratto, da cui derivano per i coniugi reciproci diritti e doveri

L'art. 143 del c.c. "diritti e doveri reciproci dei coniugi", al punto 2) specifica che: "dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione". 

In sede di separazione o di divorzio, l'accertata infedeltà può essere sanzionata come addebito per il danno morale subito. L'art. 151 c.c. prevede che "il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".

Ovviamente il tradimento dovrà essere provato (ad esempio con messaggi, fotografie, testimoni, ecc.) e il coniuge tradito dovrà dimostrare che l'infedeltà è stata la causa della separazione

Tuttavia, il tradimento non è sufficiente per legittimare una richiesta di risarcimento del danno, ma occorre che lo stesso si sia manifestato con modalità tali da ledere un diritto costituzionalmente garantito (diritto alla salute, alla dignità personale, all'onore dell'altro coniuge).

La richiesta dei danni per il tradimento 

Con la sentenza n. 6598 del 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che il tradimento può dar luogo, oltre che all'addebito della separazione, anche al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. a favore del coniuge tradito

Nei confronti del coniuge traditore

Il coniuge "tradito" può:

  • ottenere in sede di separazione o di divorzio l'addebito provando semplicemente il tradimento.
  • ottenere un risarcimento del danno morale provando inoltre che l'infedeltà ha generato uno stato depressivo o una sofferenza con conseguenze sullo stato di salute, sull'onore o sulla dignità.

Nei confronti del terzo incomodo

L'amante non è soggetto a rispettare l'obbligo di fedeltà che incombe sui coniugi. Infatti, secondo la giurisprudenza, la scelta di un partner amoroso già sposato rappresenta l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito della "libera espressione della propria personalità".

Tuttavia, l'amante verrà ritenuto corresponsabile e sarà tenuto anch'egli al risarcimento del danno nei confronti del tradito se con la propria condotta o con determinate modalità di comportamento abbia violato anche uno solo dei precetti costituzionali quali: il diritto alla salute, il diritto all'onore ed alla dignità (a titolo di esempio: vantarsi della propria conquista amorosa sul comune posto di lavoro, divulgare immagini relative alla relazione extraconiugale).  ​

Al fine di ottenere il risarcimento morale nei confronti del coniuge e/o dell'amante la vittima del tradimento dovrà provare il nesso causale tra la condotta posta in essere ed il danno lamentato.

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​Avv. Jgor Giacchino

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