Vaccinazione: Responsabilità e Risarcimento

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In tema di danni alla salute conseguenti alla vaccinazione la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34027 del 18 novembre 2022, ha confermato il fatto che anche qualora un vaccino sia qualificato come sicuro dalla letteratura scientifica, non si può escludere il potenziale carattere dannoso.

La persona che ha subito effetti avversi ha la possibilità di percorrere due strade tra loro indipendenti ma proponibili contestualmente.

  • La prima strada concerne la possibilità di richiedere l'indennizzo previsto dalla Legge 210/92 secondo la quale chi abbia subito effetti avversi a causa di un vaccino (obbligatorio o consigliato) può ottenere una somma di denaro la cui entità viene calcolata sulla base di apposite tabelle allegate alla legge stessa. La domanda dovrà essere inoltrata alla ASL di residenza la quale convocherà il richiedente presso la Commissione Medica competente per territorio. Se il responso sarà positivo l'indennizzo verrà corrisposto senza ulteriori procedure (se non quelle burocratiche necessarie per il pagamento), in caso contrario occorrerà presentare ricorso al Ministero della Salute contro la decisione negativa entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto. Qualora anche il ricorso amministrativo venisse respinto il richiedente potrà sempre impugnare la decisione davanti al Tribunale. E' importante sottolineare che, a pena di decadenza, la domanda deve essere proposta entro tre anni dalla manifestazione della patologia in ipotesi correlata alla vaccinazione.  

  • Parallelamente a questa via il soggetto danneggiato ha comunque la possibilità di proporre anche la causa civile per il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 2043 e 2050 c.c. entro cinque anni dalla comparsa della patologia.    

In caso di complicanze di tipo irreversibile conseguenti alla vaccinazione (obbligatoria o consigliata) viene quindi confermato che, accanto all'indennizzo previsto dalla legge citata, deve annoverarsi il rimedio risarcitorio, rimedio che ha la funzione di compensazione integrale del danno causato al soggetto danneggiato nelle sue componenti patrimoniali e non patrimoniali.

Con il provvedimento sopra citato la Suprema Corte, oltre a confermare - come detto - la possibilità di proporre entrambe le richieste, ha inoltre precisato che l'accertamento del nesso causale (ovvero della relazione tra vaccinazione e danno, vero nodo cruciale in materia)  deve compiersi secondo la regola del "più probabile che non". Sulla base di questi principi la Corte ha in sostanza ribadito che il nesso causale tra vaccinazione e danno non può basarsi unicamente su una astratta valutazione di non pericolosità dello stesso alla stregua delle conoscenze scientifiche all'epoca della somministrazione ma deve altresì esserne indagata la sicurezza in relazione alla singola fattispecie concreta.  

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Avv. Paola Misurale

Studio Associato aDvocati

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