I diritti del passeggero sono regolati dalla Carta dei diritti del Passeggero (regolamento CE n. 261/2004). Si tratta di un documento che sancisce i diritti dei viaggiatori all’interno dell’Unione Europea stabilendo delle "protezioni" in caso di: Si specifica che qualora il ritardo, la cancellazione o il negato imbarco avvengano al di fuori dell’Unione Europea, il regolamento non può essere applicato e in questi casi le tutele per i passeggeri sono stabilite dalla legislazione nazionale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto. Nel caso di volo in ritardo, il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni solo se tale ritardo è superiore ai 180 minuti (tre ore) così come stabilito dalla Carta dei diritti del passeggero. In tale circostanza la compagnia aerea è tenuta ad assistere il passeggero durante l’attesa con pasti, bevande, un’adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti. Dovrà inoltre provvedere alle spese di trasporto dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa. Qualora il ritardo fosse di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo e ottenere il rimborso del biglietto aereo per la parte del viaggio non effettuata. Innanzitutto occorre precisare cosa si intende per cancellazione del volo: In questi casi il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto aereo, per la parte del viaggio non effettuato, o all’ottenimento di un biglietto per un volo aereo alternativo o di ritorno. In entrambi i casi la compagnia aerea dovrà provvedere all'assistenza del passeggero mediante la sistemazione in albergo se necessario, buoni pasto e spese di trasporto. La compagnia può in alcuni casi chiedere al viaggiatore di anticipare le spese per poi provvedere al rimborso, una volta presentati i documenti giustificativi come ricevute e fatture. L'overbooking si verifica quando si vendono più biglietti aerei di quelli disponibili; tale pratica viene effettuata dalle compagnie per massimizzare i guadagni con la conseguenza che al momento del check-in, il passeggero possa non trovare più posto. In questo caso la compagnia aerea può: Durante l’attesa la compagnia aerea deve fornire al passeggero, quando necessario, pasti e bevande, e provvedere ad una sistemazione in albergo. Sono considerate circostanze eccezionali per le quali non è possibile ottenere un rimborso del biglietto: Qualora il passeggero, a causa del ritardo/cancellazione del volo o del negato imbarco, ritenga di aver subito ulteriori danni (es: perdita della giornata lavorativa e conseguente mancato guadagno), avrà il diritto di chiedere il risarcimento alla Compagnia aerea (purché la stessa sia comunitaria o appartenente ad un Paese aderente alla Convenzione di Montreal del 1999), entro 2 anni dal giorno di arrivo (previsto) a destinazione. Se hai bisogno di chiarimenti o assistenza puoi scriverci una mail all'indirizzo info@studioassociatoadvocati.it o su whatsapp al numero 3391274941. Avv. Claudia Campagnoli Studio associato aDvocatiCosa fare se il volo è in ritardo?
Nel caso di cancellazione del volo?
Cosa succede in caso di overbooking?
Circostanze eccezionali che impediscono il rimborso del biglietto aereo
Risarcimento dei danni