Volo cancellato: hai diritto al rimborso?

I diritti del passeggero sono regolati dalla Carta dei diritti del Passeggero (regolamento CE n. 261/2004). Si tratta di un documento che sancisce i diritti dei viaggiatori all’interno dell’Unione Europea stabilendo delle "protezioni"  in caso di:

  • ritardi
  • cancellazione voli
  • overbooking (negato imbarco)

Si specifica che qualora il ritardo, la cancellazione o il negato imbarco avvengano al di fuori dell’Unione Europea, il regolamento non può essere applicato e in questi casi le tutele per i passeggeri sono stabilite dalla legislazione nazionale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.

Cosa fare se il volo è in ritardo?

Nel caso di volo in ritardo, il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni solo se tale ritardo è superiore ai 180 minuti (tre ore) così come stabilito dalla Carta dei diritti del passeggero. In tale circostanza la compagnia aerea è tenuta ad assistere il passeggero durante l’attesa con pasti, bevande, un’adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti. Dovrà inoltre provvedere alle spese di trasporto dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa. Qualora il ritardo fosse di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo e ottenere il rimborso del biglietto aereo per la parte del viaggio non effettuata.

Nel caso di cancellazione del volo?

Innanzitutto occorre precisare cosa si intende per cancellazione del volo: 

  1. il volo non viene effettuato;
  2. l'aereo atterra in un aeroporto che non corrisponde alla destinazione finale;
  3. l'aereo è costretto a ritornare all’aeroporto originale.

In questi casi il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto aereo, per la parte del viaggio non effettuato, o all’ottenimento di un biglietto per un volo aereo alternativo o di ritorno. In entrambi i casi la compagnia aerea dovrà provvedere all'assistenza del passeggero mediante la sistemazione in albergo se necessario, buoni pasto e spese di trasporto. La compagnia può in alcuni casi chiedere al viaggiatore di anticipare le spese per poi provvedere al rimborso, una volta presentati i documenti giustificativi come ricevute e fatture.

Cosa succede in caso di overbooking?

L'overbooking si verifica quando si vendono più biglietti aerei di quelli disponibili; tale pratica viene effettuata dalle compagnie per massimizzare i guadagni con la conseguenza che al momento del check-in, il passeggero possa non trovare più posto.

In questo caso la compagnia aerea può:

  • rimborsare il prezzo del biglietto aereo per la parte del viaggio non effettuata
  • ricorrere al diritto di riprotezione offrendo al passeggero il biglietto per un altro volo

Durante l’attesa la compagnia aerea deve fornire al passeggero, quando necessario,  pasti e bevande, e provvedere ad una sistemazione in albergo.

Circostanze eccezionali che impediscono il rimborso del biglietto aereo

Sono considerate circostanze eccezionali per le quali non è possibile ottenere un rimborso del biglietto:

  • sciopero del personale aeroportuale di terra e/o del controllo del traffico aereo;
  • condizioni atmosferiche avverse e calamità (terremoti, uragani, eruzioni vulcaniche, tsunami etc); 
  • motivi politici (attacchi terroristici, disordini politici);
  • motivi di salute (ad esempio un passeggero necessita di assistenza medica immediata impedendo o ritardando la partenza);
  • motivi tecnici e/o organizzativi aeroportuali (restrizioni del traffico aereo, code ai controlli di sicurezza etc.)

Risarcimento dei danni

Qualora il passeggero, a causa del ritardo/cancellazione del volo o del negato imbarco, ritenga di aver subito ulteriori danni (es: perdita della giornata lavorativa e conseguente mancato guadagno), avrà il diritto di chiedere il risarcimento alla Compagnia aerea (purché la stessa sia comunitaria o appartenente ad un Paese aderente alla Convenzione di Montreal del 1999), entro 2 anni dal giorno di arrivo (previsto) a destinazione.

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Avv. Claudia Campagnoli

Studio associato aDvocati

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